Art. 52. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
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Rivendicazioni
Dispositivo
Art. 52.
Rivendicazioni
((1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.))
2. I limiti della protezione sono determinati ((dalle))
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da
garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
((3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.))
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Spiegazione