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Art. 52. Codice proprietà industriale

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Rivendicazioni

Dispositivo

Art. 52.

Rivendicazioni


((1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.))


2. I limiti della protezione sono determinati ((dalle))


rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.


3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da


garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.


((3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.))


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