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Art. 80 Codice proprietà industriale

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Licenza di diritto

Dispositivo

Art. 80

Licenza di diritto


1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con


istanza anche del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.


2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al


titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso.


3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle


modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice.


4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti


nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato.


5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al


pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali.


6. La riduzione di cui ((al comma 5 e' concessa)) dall'Ufficio


italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.


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