Art. 80 Codice proprietà industriale
Licenza di diritto
Dispositivo
Licenza di diritto
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con
istanza anche del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al
titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle
modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice.
4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti
nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al
pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui ((al comma 5 e' concessa)) dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.
Ratio Legis
Spiegazione