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Art. 62. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritto morale

Dispositivo

Art. 62.

Diritto morale


1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo'


essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.


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