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Art. 72. Codice proprietà industriale

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Disposizioni comuni

Dispositivo

Art. 72.

Disposizioni comuni


1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai


sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.


2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro


corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche' il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.


3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti


che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.


4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno


sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.


5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore


alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.


6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica


l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.


7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati


l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.


8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero


delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.


9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.


10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata


concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.


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