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Codice di procedura civile
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LIBRO SECONDO
TITOLO III
DELLE IMPUGNAZIONI
CAPO I
Delle impugnazioni in generale
-
Art. 323. Mezzi di impugnazione.
-
Art. 324. Cosa giudicata formale.
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Art. 325. Termini per le impugnazioni.
-
Art. 326. Decorrenza dei termini.
-
Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.
-
Art. 328. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta.
-
Art. 329. Acquiescenza totale o parziale.
-
Art. 330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.
-
Art. 331. Integrazione del contradittorio in cause inscindibili.
-
Art. 332. Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.
-
Art. 333. Impugnazioni incidentali.
-
Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive.
-
Art. 335. Riunione delle impugnazioni separate.
-
Art. 336. Effetti della riforma o della cassazione.
-
Art. 337. Sospensione dell'esecuzione e dei processi.
-
Art. 338. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
CAPO II
Dell'appello
-
Art. 339. Appellabilita' delle sentenze.
-
Art. 340. Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive.
-
Art. 341. Giudice dell'appello.
-
Art. 342. Forma d'appello
-
Art. 343. Modo e termine dell'appello incidentale.
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Art. 344. Intervento in appello.
-
Art. 345. Domande ed eccezioni nuove
-
Art. 346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.
-
Art. 347. Forme e termini della costituzione in appello.
-
Art. 348. Improcedibilita' d'appello.
-
Art. 348-bis Inammissibilita' dell'appello.
-
Art. 348-ter Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello.
-
Art. 349. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 OTTOBRE 1950, N. 857
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Art. 350. Trattazione
-
Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.
-
Art. 352. Decisione.
-
Art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
-
Art. 354. Rimessione al primo giudice per altri motivi.
-
Art. 355. Provvedimenti sulla querela di falso.
-
Art. 356 Ammissione e assunzione di prove.
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Art. 357. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 67 72
-
Art. 358. Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile.
-
Art. 359. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.
CAPO III
Del ricorso per cassazione
Sezione I Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
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Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.
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Art. 360-bis. Inammissibilita' del ricorso.
-
Art. 361. Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive.
-
Art. 362. Altri casi di ricorso.
-
Art. 363. Principio di diritto nell'interesse della legge.
-
Art. 364. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
-
Art. 365. Sottoscrizione del ricorso.
-
Art. 366. Contenuto del ricorso.
-
Art. 366-bis ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
-
Art. 367. Sospensione del processo di merito.
-
Art. 368. Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto.
-
Art. 369. Deposito del ricorso.
-
Art. 370. Controricorso.
-
Art. 371. Ricorso incidentale.
-
Art. 371-bis Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
-
Art. 372. Produzione di altri documenti.
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Art. 373. Sospensione dell'esecuzione.
Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti
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Art. 374. Pronuncia a sezioni unite.
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Art. 375. Pronuncia in camera di consiglio.
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Art. 376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.
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Art. 377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
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Art. 378. Deposito di memorie di parte.
-
Art. 379. Discussione.
-
Art. 380. Deliberazione della sentenza.
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Art. 380-bis Procedimento per la decisione sull'inammissibilita' del ricorso e per la deci...
-
Art. 380-ter Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione ...
-
Art. 381. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
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Art. 382. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.
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Art. 383. Cassazione con rinvio.
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Art. 384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito.
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Art. 385. Provvedimenti sulle spese.
-
Art. 386. Effetti della decisione sulla giurisdizione.
-
Art. 387. Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile.
-
Art. 388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.
-
Art. 389. Domande conseguenti alla cassazione.
-
Art. 390. Rinuncia.
-
Art. 391. Pronuncia sulla rinuncia.
-
Art. 391-bis. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte d...
-
Art. 391-ter Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo.
Sezione III Del giudizio di rinvio
-
Art. 392. Riassunzione della causa.
-
Art. 393. Estinzione del processo.
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Art. 394. Procedimento in sede di rinvio.
CAPO IV
Della revocazione
-
Art. 395. Casi di revocazione.
-
Art. 396. Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello.
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Art. 397. Revocazione proponibile dal pubblico ministero.
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Art. 398. Proposizione della domanda.
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Art. 399. Deposito della citazione e della risposta.
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Art. 400. Procedimento.
-
Art. 401. Sospensione dell'esecuzione.
-
Art. 402. Decisione.
-
Art. 403. Impugnazione della sentenza di revocazione.
CAPO V
Dell'opposizione di terzo
-
Art. 404. Casi di opposizione di terzo.
-
Art. 405. Domanda di opposizione.
-
Art. 406. Procedimento.
-
Art. 407. Sospensione dell'esecuzione.
-
Art. 408. Decisione.
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