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Codice di procedura civile
[Versione solo struttura]
LIBRO SECONDO
TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO
CAPO I
Dell'introduzione della causa
Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti
-
Art. 163. Contenuto della citazione.
-
Art. 163-bis. Termini per comparire.
-
Art. 164. Nullita' della citazione.
-
Art. 165. Costituzione dell'attore.
-
Art. 166. Costituzione del convenuto.
-
Art. 167. Comparsa di risposta
-
Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.
-
Art. 168-bis. Designazione del giudice istruttore.
-
Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte.
-
Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.
-
Art. 171. Ritardata costituzione delle parti.
Sezione II Della designazione del giudice istruttore
-
Art. 172. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581
-
Art. 173. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581
-
Art. 174. Immutabilita' del giudice istruttore.
CAPO II
Dell'istruzione della causa
Sezione I Dei poteri del giudice istruttore in generale
-
Art. 175. Direzione del procedimento.
-
Art. 176. Forma dei provvedimenti.
-
Art. 177. Effetto e revoca delle ordinanze.
-
Art. 178. Controllo del collegio sulle ordinanze.
-
Art. 179. Ordinanze di condanna a pene pecuniarie.
Sezione II Della trattazione della causa
-
Art. 180. Forma di trattazione.
-
Art. 181. Mancata comparizione delle parti.
-
Art. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
-
Art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.
-
Art. 184. Udienza di assunzione dei mezzi di prova.
-
Art. 184-bis. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
-
Art. 185. Tentativo di conciliazione.
-
Art. 185-bis. Proposta di conciliazione del giudice
-
Art. 186. Pronuncia dei provvedimenti.
-
Art. 186-bis. Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.
-
Art. 186-ter. Istanza di ingiunzione.
-
Art. 186-quater. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.
-
Art. 187. Provvedimenti del giudice istruttore.
-
Art. 188. Attivita' istruttoria del giudice.
-
Art. 189. Rimessione al collegio.
-
Art. 190. Comparse conclusionali e memorie.
-
Art. 190-bis. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
Sezione III Dell'istruzione probatoria
§ 1. - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
-
Art. 191. Nomina del consulente tecnico.
-
Art. 192. Astensione e ricusazione del consulente.
-
Art. 193. Giuramento del consulente.
-
Art. 194. Attivita' del consulente.
-
Art. 195. Processo verbale e relazione.
-
Art. 196. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente.
-
Art. 197. Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio.
-
Art. 198. Esame contabile.
-
Art. 199. Processo verbale di conciliazione.
-
Art. 200. Mancata conciliazione.
-
Art. 201. Consulente tecnico di parte.
§ 2. - Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale
-
Art. 202. Tempo, luogo e modo dell'assunzione.
-
Art. 203. Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale.
-
Art. 204. Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani.
-
Art. 205. Risoluzione degli incidenti relativi alla prova.
-
Art. 206. Assistenza delle parti all'assunzione.
-
Art. 207. Processo verbale dell'assunzione.
-
Art. 208. Decadenza dall'assunzione.
-
Art. 209. Chiusura dell'assunzione.
§ 3. - Dell'esibizione delle prove
-
Art. 210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.
-
Art. 211. Tutela dei diritti del terzo.
-
Art. 212. Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio.
-
Art. 213. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.
§ 4. - Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata
-
Art. 214. Disconoscimento della scrittura privata.
-
Art. 215. Riconoscimento tacito della scrittura privata.
-
Art. 216. Istanza di verificazione.
-
Art. 217. Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori.
-
Art. 218. Scritture di comparazione presso depositari.
-
Art. 219. Redazione di scritture di comparazione.
-
Art. 220. Pronuncia del collegio.
§ 5. - Della querela di falso
-
Art. 221. Modo di proposizione e contenuto della querela.
-
Art. 222. Interpello della parte che ha prodotto la scrittura.
-
Art. 223. Processo verbale di deposito del documento.
-
Art. 224. Sequestro del documento.
-
Art. 225. Decisione sulla querela.
-
Art. 226. Contenuto della sentenza.
-
Art. 227. Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela.
§ 6. - Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale
-
Art. 228. Confessione giudiziale.
-
Art. 229. Confessione spontanea.
-
Art. 230. Modo dell'interrogatorio.
-
Art. 231. Risposta.
-
Art. 232. Mancata risposta.
§ 7. - Del giuramento
-
Art. 233. Deferimento del giuramento decisorio.
-
Art. 234. Riferimento.
-
Art. 235. Irrevocabilita'.
-
Art. 236 Caso di revocabilita'.
-
Art. 237. Risoluzione delle contestazioni.
-
Art. 238. Prestazione.
-
Art. 239. Mancata prestazione.
-
Art. 240. Deferimento del giuramento suppletorio.
-
Art. 241. Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione.
-
Art. 242. Divieto di riferire il giuramento suppletorio.
-
Art. 243. Rinvio alle norme sul giuramento decisorio.
§ 8. - Della prova per testimoni
-
Art. 244. Modo di deduzione.
-
Art. 245. Ordinanza di ammissione.
-
Art. 246. Incapacita' a testimoniare.
-
Art. 247. Divieto di testimoniare.
-
Art. 248. Audizione dei minori degli anni quattordici.
-
Art. 249. Facolta' d'astensione.
-
Art. 250. Intimazione ai testimoni.
-
Art. 251. Giuramento dei testimoni.
-
Art. 252. Identificazione dei testimoni.
-
Art. 253. Interrogazioni e risposte.
-
Art. 254. Confronto dei testimoni.
-
Art. 255. Mancata comparizione dei testimoni.
-
Art. 256. Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza.
-
Art. 257. Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame.
-
Art. 257-bis. Testimonianza scritta.
§ 9. - Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti
-
Art. 258. Ordinanza d'ispezione.
-
Art. 259. Modo dell'ispezione.
-
Art. 260. Ispezione corporale.
-
Art. 261. Riproduzioni, copie ed esperimenti.
-
Art. 262. Poteri del giudice istruttore.
§ 10. - Del rendimento dei conti
-
Art. 263. Presentazione e accettazione del conto.
-
Art. 264. Impugnazione e discussione.
-
Art. 265. Giuramento.
-
Art. 266. Revisione del conto approvato.
Sezione IV Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
§ 1. - Dell'intervento di terzi
-
Art. 267. Costituzione del terzo interveniente.
-
Art. 268. Termine per l'intervento.
-
Art. 269. Chiamata di un terzo in causa.
-
Art. 270. Chiamata di un terzo per ordine del giudice.
-
Art. 271. Costituzione del terzo chiamato.
-
Art. 272. Decisione delle questioni relative all'intervento.
§ 2. - Della riunione dei procedimenti
-
Art. 273. Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa.
-
Art. 274. Riunione di procedimenti relativi a cause connesse.
-
Art. 274-bis. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
CAPO III
Della decisione della causa
-
Art. 275. Decisione del collegio.
-
Art. 276. Deliberazione.
-
Art. 277. Pronuncia sul merito.
-
Art. 278. Condanna generica - Provvisionale.
-
Art. 279. Forma dei provvedimenti del collegio.
-
Art. 280. Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio.
-
Art. 281. Rinnovazione di prove davanti al collegio.
CAPO III-BIS
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
-
Art. 281-bis. Norme applicabili.
-
Art. 281-ter. Poteri istruttori del giudice.
-
Art. 281-quater. Decisione del tribunale in composizione monocratica.
-
Art. 281-quinquies. Decisione a seguito di trattazione scritta o mista.
-
Art. 281-sexies. Decisione a seguito di trattazione orale.
CAPO III-TER
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico
-
Art. 281-septies. Rimessione della causa al giudice monocratico.
-
Art. 281-octies. Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale.
-
Art. 281-nonies. Connessione.
CAPO IV
Dell'esecutorieta' e della notificazione delle sentenze
-
Art. 282. Esecuzione provvisoria
-
Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.
-
Art. 284. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 581
-
Art. 285. Modo di notificazione della sentenza.
-
Art. 286. Notificazione nel caso d'interruzione
CAPO V
Della correzione delle sentenze e delle ordinanze
-
Art. 287. Casi di correzione.
-
Art. 288. Procedimento di correzione.
-
Art. 289. Integrazione dei provvedimenti istruttori.
CAPO VI
Del procedimento in contumacia
-
Art. 290. Contumacia dell'attore.
-
Art. 291. Contumacia del convenuto.
-
Art. 292. Notificazione e comunicazione di atti al contumace.
-
Art. 293. Costituzione del contumace.
-
Art. 294. Rimessione in termini.
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Sezione I Della sospensione del processo
-
Art. 295. Sospensione necessaria.
-
Art. 296. Sospensione su istanza delle parti.
-
Art. 297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.
-
Art. 298. Effetti della sospensione.
Sezione II Dell'interruzione del processo
-
Art. 299. Morte o perdita della capacita' prima della costituzione.
-
Art. 300. Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace.
-
Art. 301. Morte o impedimento del procuratore.
-
Art. 302. Prosecuzione del processo.
-
Art. 303. Riassunzione del processo.
-
Art. 304. Effetti dell'interruzione.
-
Art. 305. Mancata prosecuzione o riassunzione.
Sezione III Dell'estinzione del processo
-
Art. 306. Rinuncia agli atti del giudizio.
-
Art. 307. Estinzione del processo per inattivita' delle parti.
-
Art. 308. Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza.
-
Art. 309. Mancata comparizione all'udienza.
-
Art. 310. Effetti dell'estinzione del processo.
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