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Art. 79. Attuazione del codice di procedura civile

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Sostituzione del giudice istruttore.

Dispositivo

Art. 79.

(Sostituzione del giudice istruttore).


La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice e' disposta d'ufficio o su istanza di parte.


L'istanza e' proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.


L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.


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