Art. n°
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Art. 83-bis. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Trattazione scritta della causa.

Dispositivo

Art. 83-bis.

(( (Trattazione scritta della causa). ))


((Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, puo' stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere)).


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