Art. 112-bis. Attuazione del codice di procedura civile
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 1417
Dispositivo
ARTICOLO ABROGATO DALLA Legge 26 novembre 1990, n. 353 (14)((17))
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AGGIORNAMENTO (14)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (17)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti".
Ratio Legis
Spiegazione