Art. n°
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Art. 100. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Copie del documento impugnato.

Dispositivo

Art. 100.

(Copie del documento impugnato).


Il cancelliere non puo' rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.


L'autorizzazione e' data con decreto.


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