Art. 102. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale.
Dispositivo
Art. 102.
(Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale).
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non e' necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.
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Spiegazione