Art. n°
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Art. 103. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termine per l'intimazione al testimone.

Dispositivo

Art. 103.

(Termine per l'intimazione al testimone).


L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno ((sette giorni)) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.((27))


Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.


((L'intimazione a cura del difensore contiene:


1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;


2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;


3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;


4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro)).((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.legge 30 dicembre


2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio


2006, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che


la presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2006.


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