Art. 104. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mancata intimazione ai testimoni.
Dispositivo
Art. 104.
(Mancata intimazione ai testimoni).
((Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione)).
Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.
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Spiegazione
