Art. 98. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.
Dispositivo
Art. 98.
(Deposito di documenti fatto da pubblico depositario).
Il pubblico depositario, al quale e' stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo e' conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso e' consegnata al depositario.
Il pubblico depositario puo' rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
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Spiegazione