Art. 84. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Svolgimento delle udienze.
Dispositivo
Art. 84.
(Svolgimento delle udienze).
Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.
Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione