Art. n°
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Art. 84. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Svolgimento delle udienze.

Dispositivo

Art. 84.

(Svolgimento delle udienze).


Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.


Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.


Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.


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