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Art. 110. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 1417

Dispositivo

Art. 110.

ARTICOLO ABROGATO DALLA Legge 26 novembre 1990, n. 353 (14)((17))


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AGGIORNAMENTO (14)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti".


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AGGIORNAMENTO (17)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995;


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti".


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