Art. 97. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di private informazioni.
Dispositivo
Art. 97.
(Divieto di private informazioni).
Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione