Art. n°
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Art. 97. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieto di private informazioni.

Dispositivo

Art. 97.

(Divieto di private informazioni).


Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.


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