Art. 86. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma della cauzione.
Dispositivo
Art. 86.
(Forma della cauzione).
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Il documento contenente la prova del versamento e' inserito nel fascicolo d'ufficio.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione