Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 86. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forma della cauzione.

Dispositivo

Art. 86.

(Forma della cauzione).


Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.


Il documento contenente la prova del versamento e' inserito nel fascicolo d'ufficio.


Articoli correlati nel Attuazione del codice di procedura civile

Ratio Legis


Spiegazione