Art. 106. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Disposizioni relative al testimone non comparso.
Dispositivo
Art. 106.
(Disposizioni relative al testimone non comparso).
Il giudice istruttore puo' pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che e' decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
Articoli correlati nel
Attuazione del codice di procedura civile
Ratio Legis
Spiegazione