Art. n°
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Art. 80-bis. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.

Dispositivo

Art. 80-bis.

(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). ))


((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti)).


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