Art. 80-bis. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.
Dispositivo
Art. 80-bis.
(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). ))
((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti)).
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Spiegazione