Art. 83. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ordine di trattazione delle cause.
Dispositivo
Art. 83.
(Ordine di trattazione delle cause).
Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
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Spiegazione