Art. n°
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Art. 83. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ordine di trattazione delle cause.

Dispositivo

Art. 83.

(Ordine di trattazione delle cause).


Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.


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