Art. 112. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Istanza di decisione secondo equita'.
Dispositivo
Art. 112.
(Istanza di decisione secondo equita').
L'istanza per il giudizio di equita', consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.
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Ratio Legis
Spiegazione