Art. n°
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Art. 94. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Istanza di esibizione.

Dispositivo

Art. 94.

(Istanza di esibizione).


L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.


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