Art. 94. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Istanza di esibizione.
Dispositivo
Art. 94.
(Istanza di esibizione).
L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
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Ratio Legis
Spiegazione