Art. n°
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Art. 95. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Notificazione dell'ordinanza di esibizione.

Dispositivo

Art. 95.

(Notificazione dell'ordinanza di esibizione).


Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.


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