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Art. 105. Attuazione del codice di procedura civile

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Forma speciale di esame testimoniale.

Dispositivo

Art. 105.

(Forma speciale di esame testimoniale).


La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.


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