Art. 88. Attuazione del codice di procedura civile
Processo verbale di avvenuta conciliazione.
Dispositivo
(Processo verbale di avvenuta conciliazione).
La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore e' raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.
Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi puo' autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non e' sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica e' unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione.
Ratio Legis
Spiegazione
