Art. 87. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Produzione dei documenti.
Dispositivo
Art. 87.
(( (Produzione dei documenti). ))
((I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale)).
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